IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relative a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1994, n. 198, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario (tabella XLV/1); Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 29 febbraio 1996, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio accademico 1994-1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari, e delibera del comitato regionale di coordinamento in data 25 luglio 1996, riguardanti l'adeguamento della scuola di specializzazione in "sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche"; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996 relativo all'autorizzazione dell'istituzione della scuola di specializzazione in "sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: presso l'Universita' degli studi di Sassari e' istituita la seguente scuola di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche con il seguente statuto: Art. 1. Alla facolta' di medicina veterinaria di Sassari afferisce la seguente scuola di specializzazione: Sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche Il conseguimento del diploma di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di specialista.