IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni  relative  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini  speciali  e
delle scuole di specializzazione;
  Vista  la  legge  11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare il primo comma dell'art. 16;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341, sulla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il  decreto  ministeriale  8  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale del 25 agosto 1994, n. 198, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole  di
specializzazione del settore veterinario (tabella XLV/1);
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,
supplemento  ordinario,  e successive modificazioni, non contiene gli
ordinamenti didattici,  che  il  loro  inserimento  e'  previsto  nel
regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di
approvazione;
  Considerato  che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra citato
regolamento le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 29  febbraio  1996,
relativo  all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per
il triennio accademico 1994-1996;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli  organi
accademici  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, e delibera del
comitato  regionale  di  coordinamento  in  data  25   luglio   1996,
riguardanti   l'adeguamento   della  scuola  di  specializzazione  in
"sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche";
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto   ministeriale   23   ottobre   1996  relativo
all'autorizzazione dell'istituzione della scuola di  specializzazione
in "sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
   presso  l'Universita'  degli  studi  di  Sassari  e'  istituita la
seguente scuola di specializzazione in sanita' animale, allevamento e
produzioni zootecniche con il seguente statuto:
                               Art. 1.
  Alla facolta' di  medicina  veterinaria  di  Sassari  afferisce  la
seguente scuola di specializzazione:
        Sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche
  Il   conseguimento   del   diploma   di  specializzazione  consente
l'assunzione della qualifica di specialista.